Per il fondo pensione estero niente prelievo annuo del 20%

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Un fondo pensione estero non è soggetto a sostitutiva del 20% e non è tenuto ad operare da sostituto d’imposta per le prestazioni pensionistiche erogate. È questa in sintesi la risposta a interpello 794/2021 delle Entrate. L’istante è un fondo pensione transfrontaliero (belga) di dipendenti di un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro. L’interpello riguarda la soggettività passiva del fondo in Italia e i profili di tassazione per gli iscritti italiani.

Le forme pensionistiche complementari comunitarie (fondi transfrontalieri o paneuropei o Iorp) sono disciplinate dall’articolo 15-ter del Dlgs 252/05 e possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio italiano. A tali fondi non si applica l’articolo 17 del Dlgs 252/05 relativo al regime tributario delle forme pensionistiche complementari. Corollario di ciò è quindi il fatto che il fondo estero non è tenuto, per le adesioni effettuate in Italia, ad assolvere l’imposta sostitutiva nella misura del 20% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta in base all’articolo 17.Invece le prestazioni erogate dal fondo comunitario saranno soggette alla disciplina fiscale prevista dal comma 6 dell’articolo 11.

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La base imponibile di tali prestazioni dovrà ricomprendere anche i rendimenti non assoggettati a tassazione in capo al fondo. Si tratta infatti di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il percipiente, assoggettati a ritenuta ex articolo 24 del Dpr 600/73. Poiché il fondo è un soggetto non residente non fa da sostituto d’imposta (risposta 449/21) e i percipienti dovranno indicare le somme in dichiarazione. Se tuttavia l’istante operi le ritenute, poi sarà tenuto a tutti i conseguenti adempimenti da sostituto.

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